Il periodo massimo di indennizzabilita' e' di dieci anni dalla data di cessazione della esposizione al rischio.
Testo vigente dal 6 marzo 1958
Il periodo massimo di indennizzabilita' e' di dieci anni dalla data di cessazione della esposizione al rischio.
Testo vigente dal 6 marzo 1958
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1958-02-20;93~art9 · fonte del testo