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Il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante per i quali a norma della presente legge vi e' obbligo di assicurazione ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'assicuratore, entro i limiti delle somme per le quali e' stata stipulata l'assicurazione. Fino alle somme minime per cui e' obbligatoria l'assicurazione, indicate nella tabella A allegata alla presente legge, l'assicuratore non puo' opporre al danneggiato, che agisce direttamente nei suoi confronti, eccezioni derivanti dal contratto, ne' clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'assicurato al risarcimento del danno. L'assicuratore ha tuttavia diritto di rivalsa verso l'assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.
Testo in vigore dal 3 gennaio 1970 al 27 febbraio 1977
