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L'azione diretta che spetta al danneggiato nei confronti dell'assicuratore a norma dell'articolo 18, primo comma, e quella che spetta al danneggiato nei confronti dell'impresa designata a norma dell'articolo 20, nei casi previsti nel primo comma dell'articolo 19, lettere a) e b), sono soggette al termine di prescrizione cui sarebbe soggetta l'azione verso il responsabile. L'azione che spetta al danneggiato contro l'impresa designata a norma dell'articolo 20, nel caso previsto al primo comma dell'articolo 19, lettera c), e' proponibile fino a che non sia prescritta l'azione nei confronti dell'impresa posta in liquidazione coatta.

Testo in vigore dal 3 gennaio 1970 al 1 gennaio 2006

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1969-12-24;990~art26 · fonte del testo