Provvedimento abrogato dal d. lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Abrogato dal 28 febbraio 2010
Provvedimento abrogato dal d. lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Abrogato dal 28 febbraio 2010
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento agli art. 3 e 24 Cost., nei confronti dell'art. 25, comma secondo, della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), in virtù del quale - secondo il giudice rimettente - la sentenza di condanna al risarcimento ottenuta dal danneggiato contro una società assicuratrice posta in liquidazione coatta amministrativa nel corso del giudizio - nell'ipotesi in cui, per la mancanza delle condizioni per la declaratoria di interruzione ex art. 300 cod. proc. civ. a causa della contumacia della convenuta e della mancata spontanea costituzione del commissario liquidatore, il giudizio sia proseguito tra le parti originarie anche dopo il provvedimento di messa in liquidazione, - non sarebbe opponibile alla impresa designata ai fini di cui all'art. 20 stessa legge. La questione risulta infatti formulata in base ad una errata interpretazione della disposizione impugnata, dato che l'unica condizione richiesta dall'art. 25 della legge n. 990 del 1969 - la cui 'ratiò costituisce una deroga al generale divieto di azioni individuali nei confronti delle imprese in liquidazione coatta amministrativa - per l'opponibilità della sentenza di condanna all'impresa designata, è che la pendenza del giudizio le sia stata notificata a mezzo di ufficiale giudiziario, ed è quindi irrilevante - come ha riconosciuto anche la Cassazione - che al giudizio abbia o no partecipato il commissario liquidatore. - Da ultimo, Cassazione, 23 giugno 1997, n. 5574.
Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 300 c.p.c. · Art. 25 Assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
7 versioni dal 1970
urn:nir:stato:legge:1969-12-24;990~art25 · fonte su Normattiva