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Le gare e le competizioni sportive di qualsiasi genere di veicoli a motore e le relative prove non possono essere autorizzate, anche se in circuiti chiusi, se l'organizzatore non abbia provveduto a contrarre assicurazione per la responsabilita' civile ai sensi della presente legge. L'assicurazione deve coprire la responsabilita' dell'organizzatore e degli altri obbligati per i danni arrecati alle persone, agli animali e alle cose, esclusi i danni prodotti ai partecipanti stessi e ai veicoli da essi adoperati.

Testo in vigore dal 3 gennaio 1970 al 1 gennaio 2006

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 308/1984

    Parametro
    28 dicembre 1984

    dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 comma primo c) e comma secondo (seconda ipotesi) l. 24 dicembre 1969 n. 990, sollevata, in riferimento all'art. 3 comma primo Cost., nella parte in cui, dando luogo ad irrazionale disparità di trattamento tra gli obbligatoriamente assicurati per la responsabilità civile, espone taluni di es…

    Art. 19 Assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti · Art. 3 Assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti

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Pronunce che lo citano (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1969-12-24;990~art3 · fonte su Normattiva