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L'adempimento degli obblighi stabiliti dalla presente legge deve essere comprovato da apposito certificato rilasciato dall'assicuratore, da cui risulti il periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio. L'assicuratore e' tenuto nei confronti dei terzi danneggiati per il periodo di tempo indicato nel certificato, salvo quanto disposto dall'articolo 1901, secondo comma, del codice civile. All'atto del rilascio del certificato di assicurazione l'assicuratore consegna inoltre all'assicurato un contrassegno recante la sua firma, il numero della targa di riconoscimento del veicolo e l'indicazione dell'anno, mese e giorno di scadenza del periodo di assicurazione per cui e valido il certificato. Il contrassegno deve essere applicato sul veicolo cui l'assicurazione si riferisce negli stessi modi stabiliti dall'articolo 12 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, per l'applicazione del disco contrassegno rilasciato all'atto del pagamento della tassa di circolazione. Il regolamento di esecuzione stabilira' le modalita' per il rilascio e le caratteristiche del certificato di assicurazione e del contrassegno di cui ai precedenti commi, nonche' le modalita' per il rilascio di duplicati degli stessi in caso di sottrazione, smarrimento o distruzione. Il conducente del veicolo deve avere con se' il certificato di assicurazione ed esibirlo, insieme ai documenti di circolazione, a richiesta degli organi indicati nell'articolo 33 della presente legge.

Testo in vigore dal 3 gennaio 1970 al 1 gennaio 2006

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 70/1980

    Questione infondata
    5 maggio 1980

    Questione già dichiarata non fondata e successivamente manifestamente infondata. - S. nn. 18/1975 e 14/1979, O. nn. 217/1975, 11/1976, 56/1976 e 34/1978.

    Art. 1901 c.c. · Art. 3 cost. · Art. 1 Assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti · Art. 7 Assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 14/1979

    Questione infondata
    10 maggio 1979

    La sospensione di diritto della copertura assicurativa r.c.a. per mancato pagamento del premio entro il quindicesimo giorno successivo alla scadenza e` coerente con la natura stessa del contratto, e l'incriminabilita` dell'assicurato inadempiente si giustifica - in conformita` ai fini della L. n. 990 del 1969 - in quanto la cessazione della garanzia assicurativa determina una situazione giuridica identica a quella del non assicurato, equivalenti essendo gli effetti che ne derivano per gli eventuali terzi danneggiati. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 7, comma secondo, e 32, L. 24 dicembre 1969 n. 990, sollevata - in riferimento all'art. 41 Cost. - in quanto l'automaticita` degli effetti civili e penali ricollegati al mancato pagamento del premio entro il termine di tolleranza contrasterebbe con le finalita` sociali della medesima legge). - v. S.n. 18/1975.

    Art. 1901 c.c. · Art. 3 cost. · Art. 41 cost. · Art. 32 Assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti

    Leggi la pronuncia
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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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