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[1]E' obbligatoria l'assicurazione contro le malattie di tutto il personale della navigazione civile, marittima ed aerea, esclusi gli addetti ai servizi amministrativi, che e' rappresentato dalla Confederazione nazionale fascista della gente del mare e dell'aria.

[2]L'assicurazione e' obbligatoria anche per le prestazioni stabilite dagli articoli 537, 538 e 539 del Codice di commercio e per quelle previste da regolamenti organici, o da contratti collettivi di lavoro.

[3]Ai fini della presente legge le suindicate disposizioni del Codice di commercio sono estese agli addetti alla navigazione aerea.

Testo in vigore dal 8 febbraio 1929 al 9 maggio 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1929-01-10;65~art1 · fonte del testo