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[1]E' organo dell'assicurazione la «Cassa di assicurazione per le malattie e per l'assistenza sociale della gente del mare e dell'aria».

[2]La Cassa e' riconosciuta come ente morale ed ha piena capacita' giuridica.

[3]E' retta da uno statuto approvato con Regio decreto su proposta del Ministro per l'economia nazionale, di concerto col Ministro per le corporazioni.

[4]Ha la sede centrale in Roma ed esplica le sue funzioni a mezzo di sezioni e di rappresentanze nei principali porti del Regno ed all'estero.

[5]Le sezioni della Cassa hanno funzione autonomi sotto la vigilanza della sede centrale.

[6]Lo statuto della Cassa stabilira' le norme necessarie per l'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi, anche ai fini del decentramento amministrativo e tecnico, lasciando alla sede centrale la direzione generale e l'alta sorveglianza dei vari servizi.

Testo in vigore dal 8 febbraio 1929 al 24 settembre 1931

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1929-01-10;65~art17 · fonte del testo