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Lo statuto della Cassa deve determinare:

  • a)i modi di accertamento delle condizioni per il diritto alle prestazioni e in genere all'assistenza;
  • b)la misura, i modi ed i termini delle varie prestazioni, in quanto non siano regolati dalla presente legge;
  • c)i modi di accertamento dell'inizio e della cessazione dei rapporti di servizio ed i controlli che la Cassa potra' fare a tal fine sulla matricola ed in genere sulle scritturazioni delle imprese assicurate;
  • d)i modi e i termini della riscossione dei contributi;
  • e)l'ordinamento della sede centrale e delle sezioni e rappresentanze della Cassa, nonche' i rapporti tra i vari organi di essa e quelli con le organizzazioni sindacali, con gli assicurati e con i datori di lavoro:
  • f)le modalita' per la formazione dei bilanci di previsione consuntivi, per la tenuta della contabilita' e per la compilazione delle statistiche amministrative e sanitarie;
  • g)i rapporti con le autorita' preposte all'esercizio della navigazione marittima ed aerea;
  • h)le modalita' e le condizioni per l'assicurazione facoltativa e per le provvidenze integrative di assistenza sanitaria e sociale di cui all'art. 5.

Testo in vigore dal 8 febbraio 1929 al 24 settembre 1931

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1929-01-10;65~art18 · fonte del testo