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Lo statuto della Cassa deve determinare:

  • a)i modi di accertamento delle condizioni per il diritto alle prestazioni e in genere all'assistenza;
  • b)la misura, i modi ed i termini delle varie prestazioni, in quanto non siano regolati dalla presente legge;
  • c)i modi di accertamento dell'inizio e della cessazione dei rapporti di servizio ed i controlli che la Cassa potra' fare a tal fine sulla matricola ed in genere sulle scritturazioni delle imprese assicurate;
  • d)i modi e i termini della riscossione dei contributi;
  • e)l'ordinamento della sede centrale e delle sezioni e rappresentanze della Cassa, nonche' i rapporti tra i vari organi di essa e quelli con le organizzazioni sindacali, con gli assicurati e con i datori di lavoro:
  • f)le modalita' per la formazione dei bilanci di previsione consuntivi, per la tenuta della contabilita' e per la compilazione delle statistiche amministrative e sanitarie;
  • g)i rapporti con le autorita' preposte all'esercizio della navigazione marittima ed aerea;
  • h)le modalita' e le condizioni per l'assicurazione facoltativa e per le provvidenze integrative di assistenza sanitaria e sociale di cui all'art. 5. 1
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

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con decorrenza dal 16 luglio 1931

Il Regio D.L. 17 luglio 1931, n. 1090, convertito senza modificazioni dalla L. 31 dicembre 1931, n. 1822, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dal 16 luglio 1931-IX le funzioni, i diritti, i privilegi e le esenzioni fiscali, attribuiti dalla legge 10 gennaio 1929, n. 65, per l'assicurazione obbligatoria per le malattie e per l'assistenza sociale della gente del mare e dell'aria, alla Cassa di assicurazione di cui agli articoli 17 e seguenti della legge predetta, sono trasferiti ai Sindacati obbligatori per l'assicurazione mutua contro gli infortuni sul lavoro della gente di mare, istituiti ai sensi dell'art. 26 della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, e aventi sede in Genova, Trieste e Napoli". Ha inoltre disposto (con l'art. 2, commi 1 e 2) che "La Cassa di assicurazione per le malattie e per l'assistenza sociale della gente del mare e dell'aria e' posta in liquidazione a decorrere dalla stessa data del 16 luglio 1931-IX, e da tal giorno il commissario straordinario, nominato con R. decreto 4 giugno 1931-IX, assumera' le funzioni di commissario liquidatore, con tutti i poteri necessari per la gestione di stralcio degli affari pendenti a tale data. In conseguenza, con la data medesima, sono soppressi tutti gli organi istituiti dal capo II della legge 10 gennaio 1929, n. 65".

Testo in vigore dal 24 settembre 1931 al 26 dicembre 1933

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 24 settembre 1931

Confronto con la versione in vigore dal 8 febbraio 1929 al 24 settembre 1931.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il Regio D.L. 17 luglio 1931, n. 1090, convertito senza modificazioni dalla L. 31 dicembre 1931, n. 1822, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dal 16 luglio 1931-IX le funzioni, i diritti, i privilegi e le esenzioni fiscali, attribuiti dalla legge 10 gennaio 1929, n. 65, per l'assicurazione obbligatoria per le malattie e per l'assistenza sociale della gente del mare e dell'aria, alla Cassa di assicurazione di cui agli articoli 17 e seguenti della legge predetta, sono trasferiti ai Sindacati obbligatori per l'assicurazione mutua contro gli infortuni sul lavoro della gente di mare, istituiti ai sensi dell'art. 26 della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, e aventi sede in Genova, Trieste e Napoli". Ha inoltre disposto (con l'art. 2, commi 1 e 2) che "La Cassa di assicurazione per le malattie e per l'assistenza sociale della gente del mare e dell'aria e' posta in liquidazione a decorrere dalla stessa data del 16 luglio 1931-IX, e da tal giorno il commissario straordinario, nominato con R. decreto 4 giugno 1931-IX, assumera' le funzioni di commissario liquidatore, con tutti i poteri necessari per la gestione di stralcio degli affari pendenti a tale data. In conseguenza, con la data medesima, sono soppressi tutti gli organi istituiti dal capo II della legge 10 gennaio 1929, n. 65".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1929-01-10;65~art18 · fonte del testo