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[1]La Cassa e' retta da un Consiglio d'amministrazione nominato con decreto del Ministro per l'economia nazionale, di concerto con i Ministri per l'aeronautica, per le comunicazioni, e per le corporazioni, ed e' costituito:

[2]1° di un presidente;

[3]2° del presidente della Confederazione fascista delle imprese dei trasporti marittimi ed aerei;

[4]3° del presidente della Confederazione nazionale fascista della gente del mare e dell'aria;

[5]4° di un rappresentante di ciascuno dei Ministeri:

[6]dell'interno;

[7]delle finanze;

[8]dell'aeronautica;

[9]dell'economia nazionale;

[10]delle comunicazioni;

[11]delle corporazioni;

[12]5° di due rappresentanti della Confederazione fascista delle imprese dei trasporti marittimi ed aerei;

[13]6° di due rappresentanti della Confederazione fascista della gente del mare e dell'aria;

[14]7° di un rappresentante degli istituti di assicurazione contro gli infortuni del lavoro che provvedono all'assicurazione della gente del mare e dell'aria;

[15]8° di un rappresentante dell'Opera nazionale per la maternita' e l'infanzia.

[16]I membri del Consiglio d'amministrazione rimangono in carica per tre anni e possono essere riconfermati.

[17]Il presidente ha la rappresentanza legale della Cassa, e i due componenti, di cui ai nn. 2 e 3, hanno le funzioni di vice-presidenti.

Testo in vigore dal 8 febbraio 1929 al 24 settembre 1931

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urn:nir:stato:legge:1929-01-10;65~art19 · fonte del testo