Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 febbraio 1929 al 24 settembre 1931. Leggi il testo vigente →
[1]La Cassa e' retta da un Consiglio d'amministrazione nominato con decreto del Ministro per l'economia nazionale, di concerto con i Ministri per l'aeronautica, per le comunicazioni, e per le corporazioni, ed e' costituito:
[2]1° di un presidente;
[3]2° del presidente della Confederazione fascista delle imprese dei trasporti marittimi ed aerei;
[4]3° del presidente della Confederazione nazionale fascista della gente del mare e dell'aria;
[5]4° di un rappresentante di ciascuno dei Ministeri:
[6]dell'interno;
[7]delle finanze;
[8]dell'aeronautica;
[9]dell'economia nazionale;
[10]delle comunicazioni;
[11]delle corporazioni;
[12]5° di due rappresentanti della Confederazione fascista delle imprese dei trasporti marittimi ed aerei;
[13]6° di due rappresentanti della Confederazione fascista della gente del mare e dell'aria;
[14]7° di un rappresentante degli istituti di assicurazione contro gli infortuni del lavoro che provvedono all'assicurazione della gente del mare e dell'aria;
[15]8° di un rappresentante dell'Opera nazionale per la maternita' e l'infanzia.
[16]I membri del Consiglio d'amministrazione rimangono in carica per tre anni e possono essere riconfermati.
[17]Il presidente ha la rappresentanza legale della Cassa, e i due componenti, di cui ai nn. 2 e 3, hanno le funzioni di vice-presidenti.
Testo in vigore dal 8 febbraio 1929 al 24 settembre 1931
