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[1]La Cassa e' retta da un Consiglio d'amministrazione nominato con decreto del Ministro per l'economia nazionale, di concerto con i Ministri per l'aeronautica, per le comunicazioni, e per le corporazioni, ed e' costituito:
[2]1° di un presidente;
[3]2° del presidente della Confederazione fascista delle imprese dei trasporti marittimi ed aerei;
[4]3° del presidente della Confederazione nazionale fascista della gente del mare e dell'aria;
[5]4° di un rappresentante di ciascuno dei Ministeri:
[6]dell'interno;
[7]delle finanze;
[8]dell'aeronautica;
[9]dell'economia nazionale;
[10]delle comunicazioni;
[11]delle corporazioni;
[12]5° di due rappresentanti della Confederazione fascista delle imprese dei trasporti marittimi ed aerei;
[13]6° di due rappresentanti della Confederazione fascista della gente del mare e dell'aria;
[14]7° di un rappresentante degli istituti di assicurazione contro gli infortuni del lavoro che provvedono all'assicurazione della gente del mare e dell'aria;
[15]8° di un rappresentante dell'Opera nazionale per la maternita' e l'infanzia.
[16]I membri del Consiglio d'amministrazione rimangono in carica per tre anni e possono essere riconfermati.
[17]Il presidente ha la rappresentanza legale della Cassa, e i due componenti, di cui ai nn. 2 e 3, hanno le funzioni di vice-presidenti. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
con decorrenza dal 16 luglio 1931
Il Regio D.L. 17 luglio 1931, n. 1090, convertito senza modificazioni dalla L. 31 dicembre 1931, n. 1822, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dal 16 luglio 1931-IX le funzioni, i diritti, i privilegi e le esenzioni fiscali, attribuiti dalla legge 10 gennaio 1929, n. 65, per l'assicurazione obbligatoria per le malattie e per l'assistenza sociale della gente del mare e dell'aria, alla Cassa di assicurazione di cui agli articoli 17 e seguenti della legge predetta, sono trasferiti ai Sindacati obbligatori per l'assicurazione mutua contro gli infortuni sul lavoro della gente di mare, istituiti ai sensi dell'art. 26 della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, e aventi sede in Genova, Trieste e Napoli". Ha inoltre disposto (con l'art. 2, commi 1 e 2) che "La Cassa di assicurazione per le malattie e per l'assistenza sociale della gente del mare e dell'aria e' posta in liquidazione a decorrere dalla stessa data del 16 luglio 1931-IX, e da tal giorno il commissario straordinario, nominato con R. decreto 4 giugno 1931-IX, assumera' le funzioni di commissario liquidatore, con tutti i poteri necessari per la gestione di stralcio degli affari pendenti a tale data. In conseguenza, con la data medesima, sono soppressi tutti gli organi istituiti dal capo II della legge 10 gennaio 1929, n. 65".
Testo in vigore dal 24 settembre 1931 al 26 dicembre 1933
