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[1]Per l'ordinaria amministrazione della Cassa e per le altre funzioni che saranno stabilite dallo statuto e' istituito un Comitato esecutivo composto del presidente della Cassa, dei due vice-presidenti, di due consiglieri di amministrazione scelti dal Consiglio uno fra i rappresentanti della Confederazione fascista delle imprese dei trasporti marittimi ed aerei e uno fra i rappresentanti della Confederazione nazionale fascista della gente del mare e dell'aria.

[2]Ad ogni sezione e' addetto un Comitato di assistenza, il cui presidente e' nominato dal Comitato esecutivo, mentre gli altri componenti sono delegati dalle due Confederazioni: due per ciascuna di esse.

Testo in vigore dal 8 febbraio 1929 al 24 settembre 1931

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1929-01-10;65~art21 · fonte del testo