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[1]Il Collegio dei sindaci e' composto di una persona designata dal Ministero dell'economia nazionale, di concerto col Ministero delle corporazioni, di un rappresentante della Confederazione fascista delle imprese dei trasporti marittimi ed aerei, e di un rappresentante della Confederazione nazionale fascista della gente del mare e dell'aria.

[2]Per ciascun sindaco e' nominato un supplente.

[3]Il Collegio dei sindaci e' nominato con lo stesso decreto di nomina del Consiglio d'amministrazione e resta in carica per lo stesso periodo di tempo per questo stabilito.

[4]I sindaci hanno le attribuzioni dell'art. 184 del Codice di commercio.

Testo in vigore dal 8 febbraio 1929 al 24 settembre 1931

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1929-01-10;65~art22 · fonte del testo