Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
4 versioni dal 1929
Confronto con la versione in vigore dal 26 dicembre 1933 al 9 maggio 2025. 119 parole tolte, 9 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: La Cassa tiene due distinte gestioni patrimoniali e contabili, una per l'applicazione degli articoli 537, 538 e 539 del Codice di commercio ed una per l'applicazione delle altre provvidenze stabilite a favore degli assicurati. Per queste ultime la Cassa costituisce un fondo di riserva straordinaria di rischio utilizzando la eccedenza annuale delle entrate sulle spese, fino a raggiungere la spesa media annua dell'ultimo triennio.
tolto: Finche' non sia raggiunto tale limite non si possono ridurre i contributi, ne' aumentare le prestazioni.
tolto: Al termine di cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, e cosi' per ogni quinquennio successivo, la Cassa dovra' compilare e presentare all'approvazione del Ministero dell'economia nazionale un bilancio tecnico per la valutazione degli impegni e delle attivita'.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1929-01-10;65~art24 · fonte del testo