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[1]Qualora risulti che la Cassa non abbia una conveniente organizzazione, oppure non abbia ottemperato alle disposizioni della presente legge e dello statuto, od in genere non funzioni in modo regolare e gli amministratori della Cassa, richiamati a rimuovere tali inconvenienti, non vi abbiano adeguatamente provveduto, il Ministro per l'economia nazionale ha facolta' di promuovere, mediante decreto Reale, lo scioglimento del Consiglio di amministrazione e di nominare un commissario Regio.

[2]Con lo stesso decreto saranno stabilite le attribuzioni del commissario e la misura della sua retribuzione, che sara' a carico della Cassa.

Testo in vigore dal 8 febbraio 1929 al 24 settembre 1931

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1929-01-10;65~art26 · fonte del testo