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[1]Per le contravvenzioni inerenti all'assistenza sanitaria e ai sussidi di malattia, di cui ai un. 1, 3, 4, 6 e 7 dell'art. 5, su richiesta di una delle parti, il comandante della capitaneria di porto competente per territorio, o il podesta' del Comune di residenza dell'assicurato, a seconda che trattisi di gente del mare o di gente dell'aria, si adopera per comporre le controversie, sentiti rispettivamente il medico di porto e l'ufficiale sanitario.

[2]Qualora la conciliazione non riesca, e' ammesso ricorso alle Commissioni arbitrali di prima istanza e centrale, di cui al titolo V del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, nelle forme e col procedimento stabiliti dal regolamento approvato con R. decreto 28 agosto 1924, n. 1422.

[3]Le Commissioni arbitrali predette conoscono inoltre delle controversie relative al pagamento dei contributi di assicurazione.

[4]Quando le anzidette Commissioni sono chiamate a decidere le controversie indicate nelle precedenti disposizioni, i due rappresentanti dei datori di lavoro sono sostituiti da un rappresentante delle imprese di navigazione marittima e da un rappresentante delle imprese di navigazione aerea e i due rappresentanti degli assicurati sono sostituiti da un rappresentante della gente del mare e da un rappresentante della gente dell'aria.

[5]I suddetti rappresentanti, con i relativi supplenti, sono nominati nei modi indicati dagli articoli 25 e 26 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184.

Testo in vigore dal 8 febbraio 1929 al 9 maggio 2025

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urn:nir:stato:legge:1929-01-10;65~art27 · fonte del testo