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[1]Agli assicurati che sono soggetti anche ad altre assicurazioni obbligatorie spetta il trattamento economico piu' favorevole tra quello stabilito dalla presente legge e quello derivante dalle altre assicurazioni predette.

[2]La Cassa di assicurazione per le malattie e per l'assistenza sociale della gente del mare e dell'aria provvede al pagamento delle indennita', salvo rimborso da parte dei competenti istituti assicuratori delle somme corrispondenti alle indennita' stabilite dalle assicurazioni predette.

[3]Spetta inoltre alla Cassa il diritto di rimborso per le spese sostenute nell'adempimento di prestazioni nell'interesse di altre assicurazioni obbligatorie.

[4]Parimenti agli assicurati che abbiano diritto a speciale trattamento direttamente dal datore di lavoro per effetto di contratti di lavoro, regolamenti organici, o patti o convenzioni particolari, la Cassa paghera' le indennita' stabilite dal trattamento predetto salvo rimborso da parte del datore di lavoro della differenza tra l'indennita' corrisposta all'assicurato e quella prescritta dalla presente legge.

Testo in vigore dal 8 febbraio 1929 al 9 maggio 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1929-01-10;65~art28 · fonte del testo