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[1]Ai fini della presente legge sono datori di lavoro tutti gli imprenditori di navigazione marittima ed aerea che occupano personale per proprio od altrui conto, con qualsiasi forma di retribuzione, in lavori fissi o temporanei.

[2]Sono prestatori di opera tutti gli appartenenti al personale navigante rappresentato legalmente dalla Confederazione suindicata, che trovansi in servizio attivo con contratto di lavoro o altra convenzione.

Testo in vigore dal 8 febbraio 1929 al 9 maggio 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1929-01-10;65~art3 · fonte del testo