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Per l'impianto ed il primo funzionamento della Cassa di assicurazione per le malattie e per l'assistenza sociale della gente del mare e dell'aria la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali e' autorizzata ad anticipare i fondi occorrenti entro il limite massimo di L. 3,000.000 di cui si rimborsera', con i relativi interessi stabiliti in base al tasso piu' favorevole, in un periodo di tempo non superiore a dieci anni.

Testo in vigore dal 8 febbraio 1929 al 9 maggio 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1929-01-10;65~art34 · fonte del testo