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[1]La Cassa generale di malattia per i marittimi, in Trieste, e' fusa con la Cassa di assicurazione per le malattie e per l'assistenza sociale della gente del mare e dell'aria ed in sua vece e' istituita in Trieste una sezione della Cassa di assicurazione che funzionera' secondo le norme dettate dallo statuto.
[2]Il patrimonio della Cassa generale di Trieste sara' liquidato a norma dell'art. 42 del suo statuto, e l'eventuale residuo patrimoniale sara' devoluto per l'attuazione di provvidenze complementari di assistenza a favore delle categorie di assicurati attualmente partecipanti alla Cassa generale, secondo le norme che saranno stabilite dallo statuto ed eventualmente dal Consiglio di amministrazione della Cassa di assicurazione per le malattie e per l'assistenza sociale della gente del mare e dell'aria, previa approvazione del Ministero dell'economia nazionale.
Testo in vigore dal 8 febbraio 1929 al 9 maggio 2025
