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S'intendono compresi nell'assicurazione i prestatori d'opera di nazionalita' straniera assunti in servizio di navi o velivoli nazionali, quando dalle leggi dello Stato, cui le persone appartengono, o da convenzioni internazionali sia concesso un trattamento equivalente a quello della presente legge agli italiani imbarcati su navi o velivoli dello Stato stesso.

Testo in vigore dal 8 febbraio 1929 al 9 maggio 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1929-01-10;65~art4 · fonte del testo