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[1]L'assicurazione da' diritto:

[2]1° all'assistenza medico-chirurgica gratuita ed alla somministrazione dei medicinali e degli altri sussidi terapeutici per qualsiasi malattia, dipendente o non da causa di servizio, dall'inizio della malattia accertata dagli organi dell'assicurazione e per la durata massima di sei mesi;

[3]2° al trattamento economico stabilito dagli articoli 537, 533 e 539 del Codice di commercio nei casi ivi previsti;

[4]3° ad una indennita' giornaliera in tutti gli altri casi di malattia che impediscano all'assicurato di attendere al lavoro, nella misura del sessanta per cento della retribuzione giornaliera, a decorrere dal terzo giorno successivo all'accertamento della malattia e per la durata massima di quattro mesi.

[5]Prolungandosi la malattia oltre i termini di tempo di cui ai nn. 2 e 3, l'indennita' sara' ridotta nella misura che sara' stabilita dallo statuto della Cassa di assicurazione per le malattie e per l'assistenza della gente del mare e dell'aria, e sara' corrisposta fino al termine massimo di un anno. L'indennita' e' dovuta per tutti i giorni di malattia, compresi i festivi;

[6]4° alla assistenza ostetrica e a un sussidio di maternita', pari alla indennita' di malattia, alle assicurate durante il periodo di astensione dal lavoro nelle ultime sei settimane della gestazione e nelle sei settimane dopo il parto o l'aborto, e per tutti i giorni di durata della astensione dal lavoro. Il sussidio non e' dovuto in caso di aborto procurato;

[7]5° in caso di morte dell'assicurato, ad un sussidio a favore del coniuge, ed, in mancanza di esso, dei figli, eguale ad una retribuzione mensile del defunto;

[8]6° all'assistenza sanitaria ed ostetrica, di cui ai nn. 1 e 4, alle persone di famiglia conviventi ed a carico dell'assicurato, secondo il disposto dell'articolo seguente;

[9]7° alle altre provvidenze integrative di assistenza sanitaria e sociale che saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione della Cassa di assicurazione in sede di approvazione del bilancio di previsione.

[10]Il credito delle indennita' previste dalla presente legge non puo' essere ceduto, pignorato, o sequestrato.

Testo in vigore dal 8 febbraio 1929 al 9 maggio 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1929-01-10;65~art5 · fonte del testo