Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 febbraio 1929 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →

[1]L'assistenza sanitaria alle persone di famiglia degli assicurati e' di regola gratuita. Tuttavia il Consiglio di amministrazione della Cassa di assicurazione, qualora le condizioni finanziarie dell'Istituto lo esigano, puo' stabilire in sede di approvazione del bilancio preventivo, in aggiunta al contributo di assicurazione, un supplemento a carico dell'assicurato, nella misura massima del venti per cento della quota parte di contributo dall'assicurato stesso dovuta.

[2]Quali componenti la famiglia agli effetti della presente legge s'intendono: ha moglie dell'assicurato, il marito invalido di donna assicurata, i genitori, i figli legittimi e naturali, gli esposti regolarmente affidati, ed i fratelli e le sorelle di eta' non superiore ai 15 anni e conviventi a carico.

Testo in vigore dal 8 febbraio 1929 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1929-01-10;65~art6 · fonte del testo