((Gli Istituti gestori, entro il 15 di ogni mese, verseranno al Tesoro dello Stato la quota dello 0,50 per cento di cui sopra, afferente al mese precedente. La quota medesima affluira' ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata)).

Testo vigente dal 22 aprile 1961

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 aprile 1961

Confronto con la versione in vigore dal 24 marzo 1952 al 22 aprile 1961. 11 parole tolte, 5 parole aggiunte.

Gli Istituti tolto: provinciali autonomi per le case popolari; aggiunto: gestori, entro il 15 di ogni mese, verseranno al Tesoro dello Stato la quota tolto: del 2 aggiunto: dello 0,50 per cento di cui tolto: al precedente articolo aggiunto: sopra, afferente al mese precedente. La quota medesima affluira' ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1952-03-04;137~art25 · fonte del testo