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Gli Istituti provinciali autonomi per le case popolari; entro il 15 di ogni mese, verseranno al Tesoro dello Stato la quota del 2 per cento di cui al precedente articolo, afferente al mese precedente. La quota medesima affluira' ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

Testo in vigore dal 24 marzo 1952 al 22 aprile 1961

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urn:nir:stato:legge:1952-03-04;137~art25 · fonte del testo