L'articolo 25 della legge 4 marzo 1952, n. 137, e' modificato come appresso: "Gli Istituti gestori, entro il 15 di ogni mese, verseranno al Tesoro dello Stato la quota dello 0,50 per cento di cui sopra, afferente al mese precedente. La quota medesima affluira' ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata".

Testo vigente dal 7 aprile 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-03-14;182~art2 · fonte del testo