Le disposizioni della presente legge, fatta eccezione di quelle previste dagli articoli 17 e 23, non si applicano ai militari o ai dipendenti dello Stato o di enti pubblici.
Testo vigente dal 24 marzo 1952
Le disposizioni della presente legge, fatta eccezione di quelle previste dagli articoli 17 e 23, non si applicano ai militari o ai dipendenti dello Stato o di enti pubblici.
Testo vigente dal 24 marzo 1952
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1952-03-04;137~art33 · fonte del testo