Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 21 e 22 non sono applicabili ai personali sottoindicati e alle loro famiglie: ai personali civili dei gruppi A, B e C di grado inferiore al decimo della gerarchia statale e corrispondenti gradi dei personale delle Ferrovie dello Stato; ai personali militari di grado inferiore a maresciallo maggiore ed equiparati; al personale subalterno, fatta eccezione per i commessi capi; al personale salariato, fatta eccezione per i capi operai. Le pensioni e gli assegni contemplati dall'art. 21, per i quali, giusta il disposto del precedente comma, non si provvede alla riliquidazione, sono aumentati in ragione del 6 per cento.
Testo vigente dal 12 aprile 1952
