I benefici che la legge accorda ai reduci sono estesi ai profughi di cui all'art. 1 per i concorsi che saranno banditi dopo l'entrata in vigore della presente legge.
Testo vigente dal 24 marzo 1952
I benefici che la legge accorda ai reduci sono estesi ai profughi di cui all'art. 1 per i concorsi che saranno banditi dopo l'entrata in vigore della presente legge.
Testo vigente dal 24 marzo 1952
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1952-03-04;137~art31 · fonte del testo