Per la valutazione dello stato di bisogno del profugo, ai fini della concessione delle provvidenze previste nella presente legge, devesi tener conto della condizione economica attuale del profugo, della possibilita' di questi o dei componenti il nucleo familiare a suo carico di procacciarsi i mezzi necessari per provvedere alle indispensabili esigenze di vita, dell'assistenza di parenti che siano tenuti per legge agli alimenti e che siano in grado di adempiere effettivamente a tale prestazione, dei redditi di ogni genere il cui complesso sia sufficiente alla sussistenza del profugo e dell'intero nucleo familiare. Per l'accertamento dello stato di bisogno del profugo, gli enti ai quali, in forza della presente legge, spetta il compito di provvedere all'assistenza, sono tenuti ad esperire i necessari accertamenti.

Testo vigente dal 24 marzo 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-03-04;137~art6 · fonte del testo