L'assistenza prevista dagli articoli 3, 10 e 11 della legge 4 marzo 1952, n. 137, modificata con la legge 17 luglio 1954, n. 594, ((e' concessa fino al 31 dicembre 1963)) a favore dei cittadini italiani appartenenti alle categorie indicate ai nn. 1, 2 e 3 dell'art. 1 della citata legge n. 137, i quali siano in possesso della qualifica di profugo riconosciuta a sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117. Salvo particolari condizioni di bisogno sono esclusi dal beneficio coloro che:

  • a)siano rimpatriati da oltre dieci anni;
  • b)abbiano beneficiato, comunque, dell'assistenza prevista dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni, per un periodo complessivo non inferiore a cinque anni. Sono del pari esclusi coloro che risultino fruire di redditi di qualsiasi natura e provenienza, per un ammontare complessivo di almeno lire diecimila mensili, per ciascun componente di nucleo familiare. Per profughi isolati tale misura e' elevata a lire quindicimila mensili. Il premio di primo stabilimento di lire 50.000, nonche' il trattamento assistenziale previsto dall'art. 11 della legge 4 marzo 1952, n. 137, saranno corrisposti anche ai profughi che rientreranno dopo l'entrata in vigore della presente legge ancorche' non siano ricoverati nei centri di raccolta. Da detto beneficio sono esclusi i cittadini italiani, profughi dalla Cirenaica ed attualmente residenti in Tripolitania, i quali abbiano fruito delle provvidenze previste dall'art. 3 della legge 17 luglio 1954, n. 594.

Testo vigente dal 15 novembre 1960

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 15 novembre 1960

Confronto con la versione in vigore dal 22 marzo 1958 al 15 novembre 1960. 1 parola tolta, 1 parola aggiunta.

L'assistenza prevista dagli articoli 3, 10 e 11 della legge 4 marzo 1952, n. 137, modificata con la legge 17 luglio 1954, n. 594, e' concessa fino al 31 dicembre tolto: 1960 aggiunto: 1963 a favore dei cittadini italiani appartenenti alle categorie indicate ai nn. 1, 2 …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1958-02-27;173~art1 · fonte del testo