Sono motivi di cessazione immediata delle provvidenze previste dalla presente legge:

  • a)la cessazione dello stato di bisogno;
  • b)il rifiuto di assunzione di lavoro consono alle proprie attitudini;
  • c)il matrimonio per le donne profughe;
  • d)il provvedimento definitivo con cui venga negata la qualifica di profugo agli effetti della estensione dei benefici in favore dei reduci. Nel caso di dimissioni o di abbandono volontario del lavoro, il sussidio non puo' essere concesso o ripristinato.

Testo vigente dal 24 marzo 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-03-04;137~art7 · fonte del testo