Sono motivi di cessazione immediata delle provvidenze previste dalla presente legge:
- a)la cessazione dello stato di bisogno;
- b)il rifiuto di assunzione di lavoro consono alle proprie attitudini;
- c)il matrimonio per le donne profughe;
- d)il provvedimento definitivo con cui venga negata la qualifica di profugo agli effetti della estensione dei benefici in favore dei reduci. Nel caso di dimissioni o di abbandono volontario del lavoro, il sussidio non puo' essere concesso o ripristinato.
Testo vigente dal 24 marzo 1952
