L'assistenza sanitaria e' concessa a mezzo dell'organizzazione sanitaria centrale e periferica dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra:
- a)per le cure medico-chirurgiche;
- b)per gli accertamenti diagnostici, i farmaci e tutti gli altri mezzi terapeutici;
- c)per i ricoveri in Istituti di cura, pubblici, o privati, anche in caso di parto dell'invalida o della moglie dell'invalido. L'assistenza viene concessa per centottanta giorni consecutivi o complessivi nell'anno solare.
Testo vigente dal 10 maggio 1958
