L'assistenza sanitaria e' concessa a mezzo dell'organizzazione sanitaria centrale e periferica dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra:

  • a)per le cure medico-chirurgiche;
  • b)per gli accertamenti diagnostici, i farmaci e tutti gli altri mezzi terapeutici;
  • c)per i ricoveri in Istituti di cura, pubblici, o privati, anche in caso di parto dell'invalida o della moglie dell'invalido. L'assistenza viene concessa per centottanta giorni consecutivi o complessivi nell'anno solare.

Testo vigente dal 10 maggio 1958

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1958-04-03;469~art3 · fonte del testo