I seguenti familiari dell'iscritto avente diritto possono beneficiare delle medesime prestazioni:

  • 1)il coniuge, purche' non separato legalmente per sua colpa. Quando il coniuge e' il marito dell'iscritta, la prestazione avra' luogo soltanto quando esso risulti inabile al lavoro e a totale carico dell'iscritta;
  • 2)i figli celibi o nubili conviventi e a carico, legittimi, legittimati o naturali legalmente riconosciuti, di eta' inferiore agli anni 21 o di eta' superiore quando siano permanentemente inabili al lavoro. Per i figli universitari, il diritto alle prestazioni e' riconosciuto per tutta la durata del corso legale di studio, ma non oltre il compimento del 26° anno di eta';
  • 3)gli ascendenti in linea retta conviventi a carico. Sono esclusi dalle prestazioni i familiari assistiti da altre forme obbligatorie di assicurazione contro le malattie.

Testo vigente dal 28 marzo 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-03-12;237~art5 · fonte su Normattiva