La somma di cui al precedente articolo, ripartita in dieci esercizi finanziari, sara' stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze in ragione di lire 367 milioni per ogni esercizio a decorrere dall'esercizio 1965. Le somme non utilizzate in ciascun esercizio possono essere utilizzate negli esercizi successivi.

Testo vigente dal 22 agosto 1966

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urn:nir:stato:legge:1966-08-06;644~art2 · fonte su Normattiva