Art. 40 — Dotazione dei gabinetti laboratori, officine e biblioteche degli Istituti di istruzione tecnica e delle altre scuole di istruzione elementare, secondaria e artistica
Per dotare gli Istituti tecnici e gli istituti professionali istituiti dallo Stato dell'attrezzatura tecnicoscientifica, compresi i sussidi audiotelevisi, necessaria ai gabinetti, ai laboratori, alle officine ed ai vari reparti speciali, e per l'incremento delle biblioteche, e' iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, la somma di lire 5.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1962-63, 1963 -14, e 1964-65. Per l'attrezzatura tecnico-scientifica e artistica, compresi i sussidi audiotelevisivi, e per le dotazioni delle biblioteche delle altre scuole e' iscritta, nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, la somma di lire 3.300 milioni annui, da ripartire fra i vari tipi di scuola, negli esercizi finanziari 1962-63, 1963-64 e 1964-65. 4b Per dotare le scuole elementari dei sussidi audiotelevisivi e' iscritta, nello stato di previsione della spesa, del Ministero della pubblica istruzione la somma di lire 200 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1962-1963, 1963-64 e 1964-65. Per dotare le scuole elementari delle biblioteche di classe e' iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione la somma di lire 400 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1962-63, 1963-64 e 1964-65. 4b5d
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 31 ottobre 1963, n. 1529
4bLa L. 31 ottobre 1963, n. 1529 ha disposto (con l'art. 8) che "Le autorizzazioni di spesa relative all'esercizio finanziario 1963-64, previste dagli articoli 33, 40, secondo e terzo comma, e 46 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, sono ridotte ciascuna di lire 50 milioni."
L. 13 luglio 1965, n. 874
5dLa L. 13 luglio 1965, n. 874 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le provvidenze previste dagli articoli 14, primo e secondo comma, 15, 16, 28, 31, primo comma, 36 37, 40, 43 e 48 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, per il triennio dal 1 luglio 1962 al 30 giugno 1965 e con scadenza a quest'ultima data, sono prorogate al 31 dicembre 1965."
Testo vigente dal 29 luglio 1965
