Alla spesa di cui al precedente art. 1 verra' fatto fronte con riduzione, per equivalente importo, dell'autorizzazione recata dall'art. 2 della legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio finanziario 1952-53, con incidenza sullo stanziamento del capitolo 206 dell'indicato stato di previsione. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 27 gennaio 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-01-05;2~art2 · fonte del testo