Alla spesa derivante dall'applicazione del precedente art. 1 si fa fronte con equivalente riduzione dello stanziamento del capitolo n. 48 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1958-59. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo vigente dal 20 maggio 1959
