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Ciascuno degli interessati, in servizio presso le ferrovie dello Stato alla data di entrata in vigore della presente legge, verra' sistemato a ruolo, anche in eccedenza alla disponibilita' della pianta organica della qualifica d'inquadramento, a condizione che:

  • a)abbia compiuto il periodo di servizio lodevole ed ininterrotto di cui all'articolo 1, terzo comma, della legge 9 marzo 1971, n. 98;
  • b)abbia conseguito, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge ed entro i termini stabiliti dal vigente ordinamento ferroviario, le abilitazioni eventualmente prescritte per l'espletamento di determinati servizi inerenti alla qualifica con la quale dovra' essere sistemato a ruolo;
  • c)risulti in possesso di tutti i requisiti generali prescritti per l'ammissione nel personale di ruolo ferroviario, ad eccezione del limite massimo di eta' e del titolo di studio richiesto per la qualifica da conferire. Il collocamento, nei relativi ruoli organici, di coloro per i quali si saranno verificate le condizioni di cui alle lettere a), b), c), sara' disposto in soprannumero in quanto occorra.

Testo in vigore dal 13 ottobre 1977 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1977-09-28;736~art2 · fonte del testo