Agli effetti della presente legge sono considerati invalidi del lavoro coloro che, non avendo compiuto il 55° anno di eta', abbiano subito, a causa di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, una riduzione permanente della capacita' lavorativa in misura non inferiore ad un terzo. La predetta misura di riduzione della capacita' lavorativa si applica anche, a modifica di quanto disposto dall'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 ottobre 1947, n. 1222, per le assunzioni obbligatorie degli invalidi del lavoro presso le imprese private. Sono considerati orfani, di caduti sul lavoro le persone il cui padre, o madre esercitante la patria potesta' o i diritti derivanti dalla medesima, siano deceduti a causa di infortunio sul lavoro o di malattia professionale.

Testo vigente dal 24 ottobre 1966

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urn:nir:stato:legge:1966-10-14;851~art1 · fonte su Normattiva