Revisione della disciplina della invalidita' pensionabile

Art. 1 — Assegno ordinario di invalidità

Si considera invalido, ai fini del conseguimento del diritto ad assegno nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed autonomi gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'assicurato la cui capacita' di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermita' o difetto fisico o mentale a meno di un terzo. Sussiste diritto ad assegno anche nei casi in cui la riduzione della capacita' lavorativa, oltre i limiti stabiliti dal comma precedente, preesista al rapporto assicurativo, purche' vi sia stato successivo aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermita'. L'assegno di invalidita' di cui al presente articolo e' calcolato secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, ovvero nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi. Qualora l'assegno risulti inferiore al trattamento minimo delle singole gestioni, e' integrato, nel limite massimo del trattamento minimo, da un importo a carico del fondo sociale pari a quello della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni. L'integrazione di cui al comma precedente non spetta ai soggetti che posseggono redditi propri assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un importo superiore a due volte l'ammontare annuo della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni. Per i soggetti coniugati e non separati legalmente, l'integrazione non spetta qualora il reddito, cumulato con quello del coniuge, sia superiore a tre volte l'importo della pensione sociale stessa. Dal computo dei redditi predetti e' escluso il reddito della casa di abitazione. Per l'accertamento del reddito di cui al precedente comma, gli interessati devono presentare alle gestioni previdenziali di competenza la dichiarazione di cui all'articolo 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114. L'assegno di invalidita' di cui al presente articolo non e' reversibile ai superstiti. Agli stessi spetta la pensione di reversibilita', in base alle norme che, nelle gestioni previdenziali di competenza, disciplinano detta pensione in favore dei superstiti di assicurato. Ai fini del conseguimento dei requisiti di contribuzione di cui al secondo comma del successivo articolo 4, si considerano utili i periodi di godimento dell'assegno di invalidita', nei quali non sia stata prestata attivita' lavorativa. L'assegno e' riconosciuto per un periodo di tre anni ed e' confermabile per periodi della stessa durata, su domanda del titolare dell'assegno, qualora permangano le condizioni che diedero luogo alla liquidazione della prestazione stessa, tenuto conto anche dell'eventuale attivita' lavorativa svolta. La conferma dell'assegno ha effetto dalla data di scadenza, nel caso in cui la domanda sia presentata nel semestre antecedente tale data, oppure dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, qualora la stessa venga inoltrata entro i centoventi giorni successivi alla scadenza suddetta. Dopo tre riconoscimenti consecutivi, l'assegno di invalidita' e' confermato automaticamente, ferme restando le facolta' di revisione di cui al successivo articolo 9. I periodi di contribuzione effettiva, volontaria e figurativa, successivi alla decorrenza originaria dell'assegno, sono utili ai fini della liquidazione di supplementi secondo la disciplina di cui all'articolo 7 della legge 23 aprile 1981, n. 155. In caso di nuova liquidazione dell'assegno di invalidita', l'ammontare dello stesso sara' determinato in misura non superiore all'assegno precedentemente liquidato, incrementato dagli aumenti di perequazione automatica e maggiorato per effetto della contribuzione successivamente intervenuta, valutata secondo la disciplina dell'articolo 7 sopra citato. Al compimento dell'eta' stabilita per il diritto a pensione di vecchiaia, l'assegno di invalidita' si trasforma, in presenza dei requisiti di assicurazione e di contribuzione, in pensione di vecchiaia. A tal fine i periodi di godimento dell'assegno nei quali non sia stata prestata attivita' lavorativa, si considerano utili ai fini del diritto e non anche della misura della pensione stessa. L'importo della pensione non potra', comunque, essere inferiore a quello dell'assegno di invalidita' in godimento al compimento dell'eta' pensionabile. All'assegno di invalidita' di cui al presente articolo si applica la disciplina del cumulo prevista dall'articolo 20 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'assegno mensile di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e' incompatibile con l'assegno di invalidita'.

Testo vigente dal 16 giugno 1984

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 1, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 13237/2025

    19 maggio 2025
    • COSA GIUDICATA CIVILE
    • ECCEZIONE DI GIUDICATO

    In tema di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., la diversità delle conclusioni rassegnate dal CTU nel giudizio per la mancata conferma dell'assegno ordinario di invalidità, rispetto a quelle del CTU nominato in altro procedimento che aveva dato luogo al riconoscimento di tale assegno, non consente di ravvisare alcuna violazione di giudicato se prospettata in relazione a stati patologici la cui valutazione è ex se variabile nel tempo, e per i quali può dunque escludersi la sovrapponibilità del quadro clinico accertato dai due consulenti.

    Art. 1 · Art. 445 c.p.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).

Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 94/2025

    Altra decisione
    3 luglio 2025

    dichiara, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione di questa sentenza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 16, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), nella parte in cui non esclude, dal divieto di applicazione delle disposizioni sull'integrazione al minimo, l'assegno ord…

    Art. 1 Revisione della disciplina della invalidita' pensionabile

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 395/1999

    Questione infondata
    22 ottobre 1999

    Non è fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38, primo comma, Cost., dell'art. 1, quarto comma, della legge 12 giugno 1984, n. 222 (Revisione della disciplina della invalidità pensionabile) - il quale prevede che l'integrazione dell'assegno ordinario di invalidità al trattamento minimo <<per i soggetti coniugati e non separati legalmente>> non spetta qualora il reddito, cumulato con quello del coniuge, sia superiore a tre volte l'importo della pensione sociale -, in quanto non è esatta la premessa interpretativa dalla quale muove il giudice 'a quò, secondo cui, la norma denunciata, facendo riferimento ai coniugi <<separati legalmente>>, non comprenderebbe quelli che vivono separati a seguito di un provvedimento giudiziale adottato in base all'art. 708 cod. proc. civ.. Invero - posto che quando i coniugi siano autorizzati a vivere separati a seguito dell'ordinanza emanata dal giudice 'ex' art. 708 cod. proc. civ., il titolo legale di separazione esiste e non solo da' certezza del momento genetico di tale situazione, ma regolamenta, sia pure provvisoriamente, anche i rapporti, in particolare patrimoniali, tra i coniugi che vivono separati; che tale interpretazione dell'espressione <<separati legalmente>>, come comprensiva della situazione che deriva a seguito dell'ordinanza prevista dall'art. 708 citato, è l'unica coerente con le finalità della norma previdenziale la quale presuppone che a determinati e comuni bisogni di vita possa essere data soddisfazione con le risorse del coniuge nel contesto della solidarietà familiare; e che per i coniugi separati questa disponibilità di risorse è contenuta nei limiti dell'eventuale assegno posto a carico di uno di essi e del quale si tiene conto ai fini della determinazione del reddito di chi lo riceve (art. 47 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) - ne consegue la riferibilità della norma in esame anche alla ipotesi della separazione basata sull'art. 708 cod. proc. civ., tanto più che l'ordinanza presidenziale, fino a quando non sia sostituita da altro provvedimento, conserva la sua efficacia, che mantiene anche dopo la estinzione del processo (art. 189 disp. att. cod. proc. civ.). Ed anche se questa interpretazione fosse solo una delle diverse consentite dalla disposizione impugnata, essa dovrebbe comunque essere preferita dal giudice, in rispondenza ai principi costituzionali richiamati dall'ordinanza di rimessione. - Cfr. S. n. 363/1997. red.: G. Leo

    Art. 3 cost. · Art. 38 cost. · Art. 1 Revisione della disciplina della invalidita' pensionabile

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  • Sentenza n. 644/1988

    Questione infondata
    10 giugno 1988

    Esistendo particolare diversità tra la situazione dell'invalido non coniugato il cui reddito è inferiore al minimo della pensione sociale e la situazione dell'invalido il cui reddito, cumulato con quello del coniuge, è superiore a tre volte la stessa pensione sociale, la diversità di disciplina tra le predette situazioni non soltanto non è ingiustificata ma, per le ragioni sopra specificate, si manifesta razionale (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, quarto comma, della L. 12 giugno 1984, n. 222).

    Art. 3 cost. · Art. 29 cost. · Art. 30 cost. · Art. 31 cost.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1984-06-12;222~art1 · fonte su Normattiva