Le Amministrazioni dello Stato e le Amministrazioni, Aziende ed Enti di cui all'articolo 3 della presente legge, negli elenchi, variazioni e prospetti che sono tenuti ad inviare ad autorita' ed enti a sensi dell'articolo 11 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e sue modificazioni dovranno indicare anche i dati e le notizie relative ai mutilati e invalidi del lavoro e agli orfani e vedove di caduti sul lavoro. Un esemplare di detti elenchi, variazioni e prospetti deve essere inviato alla sede centrale della Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro.

Testo vigente dal 24 ottobre 1966

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urn:nir:stato:legge:1966-10-14;851~art8 · fonte su Normattiva