Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1960
Confronto con la versione in vigore dal 14 luglio 1960 al 16 dicembre 2010. 149 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: L'Ente, per le operazioni di finanziamento compiute con le societa' da esso controllate, corrisponde, in sostituzione delle imposte, una quota di abbonamento di 10 centesimi per ogni 100 lire di capitale mutuato. E' inoltre esente da ogni tributo l'acquisizione nei bilanci delle societa' di cui all'art. 1 delle somme ad esse devolute in base al riparto previsto nell'art. 8. Gli atti compiuti dall'Ente nel primo triennio della entrata in vigore della presente legge per il conseguimento delle proprie finalita', quelli da esso conclusi con le societa' controllate per il riassetto e la riorganizzazione previsti nell'art. 6, nonche' gli atti conclusi per lo stesso scopo tra le societa' medesime con l'intervento dell'Ente saranno soggetti soltanto alla tassa fissa minima di registro e ipotecaria e saranno esenti da ogni altro tributo. Sono salvi gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari, nonche' i diritti ed i compensi spettanti agli uffici finanziari.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1960-06-21;649~art11 · fonte del testo