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L'Ente, per le operazioni di finanziamento compiute con le societa' da esso controllate, corrisponde, in sostituzione delle imposte, una quota di abbonamento di 10 centesimi per ogni 100 lire di capitale mutuato. E' inoltre esente da ogni tributo l'acquisizione nei bilanci delle societa' di cui all'art. 1 delle somme ad esse devolute in base al riparto previsto nell'art. 8. Gli atti compiuti dall'Ente nel primo triennio della entrata in vigore della presente legge per il conseguimento delle proprie finalita', quelli da esso conclusi con le societa' controllate per il riassetto e la riorganizzazione previsti nell'art. 6, nonche' gli atti conclusi per lo stesso scopo tra le societa' medesime con l'intervento dell'Ente saranno soggetti soltanto alla tassa fissa minima di registro e ipotecaria e saranno esenti da ogni altro tributo. Sono salvi gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari, nonche' i diritti ed i compensi spettanti agli uffici finanziari.

Testo in vigore dal 14 luglio 1960 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1960-06-21;649~art11 · fonte del testo