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Le partecipazioni dello Stato elencate nella allegata tabella e che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, non sono state ancora inquadrate in uno degli enti di gestione previsti dall'art. 3, comma primo, della legge 22 dicembre 1956, n. 1589, possono essere trasferite all'I.R.I, all'E.N.I. o ad altro ente di gestione gia' costituito o da costituire, con decreto del Ministro per le partecipazioni statali, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Comitato dei Ministri di cui all'art. 4 della legge 22 dicembre 1956, n. 1589. Il valore delle partecipazioni da trasferire a norma del comma precedente viene determinato col decreto ministeriale di trasferimento, sentito anche l'ente destinatario, sulla base delle quotazioni ufficiali dei titoli, o, in mancanza di tali quotazioni, tenendo conto delle risultanze dell'ultimo bilancio delle societa' cui le partecipazioni stesse si riferiscono. Detto valore viene portato in aumento del fondo di dotazione dell'ente al quale il trasferimento e' stato effettuato. All'I.R.I. ed all'E.N.I. o agli altri enti di gestione esistenti o che saranno costituiti non potranno essere, trasferite partecipazioni estranee ai fini istituzionali propri di detti enti.
Testo in vigore dal 14 luglio 1960 al 16 dicembre 2010
