Tutti gli atti e contratti relativi alla costituzione di societa' ed alla assunzione di partecipazioni di cui all'articolo 2, comma secondo, ed al trasferimento dei titoli azionari e obbligazionari ai sensi dell'articolo 4 della legge 7 febbraio 1956, n. 45, e dell'articolo 14 della legge 21 giugno 1960, n. 649, saranno soggetti alle imposte di registro nella misura fissa di lire 10 mila ed a quella ipotecaria nella misura fissa di lire 2 mila ed esenti da tassa di concessione governativa. I diritti catastali e di voltura connessi con le operazioni di cui al presente articolo saranno percetti nella misura fissa di lire 10 mila. Gli onorari spettanti ai notai saranno ridotti ad un quinto.

Testo vigente dal 20 novembre 1964

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urn:nir:stato:legge:1964-11-05;1176~art4 · fonte su Normattiva