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L'Ente autonomo di gestione per le aziende termali esercita, per le partecipazioni azionarie ad esso conferite, tutti i diritti ed i poteri spettanti all'azionista. Un membro del Consiglio di amministrazione della societa' per azioni di cui all'art. 1 della presente legge sara' nominato dall'Ente autonomo di gestione per le aziende termali scegliendolo da una rosa di tre nomi designati dal Consiglio comunale della localita' ove la azienda svolge la sua principale attivita'.
Testo in vigore dal 14 luglio 1960 al 16 dicembre 2010
