Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1960
Confronto con la versione in vigore dal 14 luglio 1960 al 16 dicembre 2010. 122 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: L'Ente autonomo di gestione potra' assumere partecipazioni in societa' per azioni aventi per oggetti lo sfruttamento di acque termali o minerali o attivita' connesse e procedere al riassetto e alla riorganizzazione delle societa' controllate, in modo da assicurarne la efficienza e da coordinarne le iniziative. La cessione delle partecipazioni in proprieta' dello Ente e' in ogni caso soggetta alla autorizzazione del Ministro per le partecipazioni statali, di concerto con quello per il tesoro, sentito il Comitato dei Ministri di cui all'art. 4 della legge 22 dicembre 1956, n. 1589. Per le societa' che siano concessionarie di sfruttamento di acque termali o minerali non e' consentita la cessione di azioni che riduca la partecipazione dello Ente al di sotto della quota di maggioranza.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1960-06-21;649~art6 · fonte del testo