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L'Ente autonomo di gestione potra' assumere partecipazioni in societa' per azioni aventi per oggetti lo sfruttamento di acque termali o minerali o attivita' connesse e procedere al riassetto e alla riorganizzazione delle societa' controllate, in modo da assicurarne la efficienza e da coordinarne le iniziative. La cessione delle partecipazioni in proprieta' dello Ente e' in ogni caso soggetta alla autorizzazione del Ministro per le partecipazioni statali, di concerto con quello per il tesoro, sentito il Comitato dei Ministri di cui all'art. 4 della legge 22 dicembre 1956, n. 1589. Per le societa' che siano concessionarie di sfruttamento di acque termali o minerali non e' consentita la cessione di azioni che riduca la partecipazione dello Ente al di sotto della quota di maggioranza.
Testo in vigore dal 14 luglio 1960 al 16 dicembre 2010
